Che cosa prevede il Codice di giustizia sportiva: Il primo riferimento è l’articolo 25 del Codice. Al comma 1 si legge: “Alla società è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente”.
La sanzione prevista è una semplice ammenda. Le società – comma 2 – sono inoltre tenute “all’osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate”.
Anche in questo caso la sanzione prevista è la multa e – solo nei casi più gravi – anche l’obbligo di disputare una o più partite a porte chiuse.
Poi c’è il comma 10: “Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società”.
In questo, il dirigente, allenatore o giocatore coinvolto rischia la squalifica o l’inibizione, oltre a una multa. Questo è il caso che riguarda il precedente di Andrea Agnelli e della Juventus.
L’articolo 27 invece si occupa codice di regolamentazione della cessione dei biglietti. In caso di mancata adozione o applicazione di questo codice, per i club è prevista una semplice ammenda. Ma andando al nocciolo, cosa rischiano Milan e inter? Le due squadre Milanesi rischiano di continua a leggere